Italian Review of Legal History (Oct 2024)
«Iste casus est fortis et durus». Dolo e colpa in un consilium di Egidiolo Cavitelli († 1419)
Abstract
Un inedito consilium in materia di tortura del giurista cremonese Egidiolo Cavitelli († 1419) consente di mettere a fuoco i tempi e i contenuti del dibattito sviluppatosi nella dottrina giuridica di diritto comune in ordine alla responsabilità del giudice in caso di morte dell’inquisito assoggettato a tortura ad eruendam veritatem. Il tema è trattato in più occasioni da giuristi di primo piano, tra i quali spiccano i nomi di Guido da Suzzara, Iacopo d’Arena, Alberto Gandino, Cino da Pistoia, Bartolo da Sassoferrato, Alberico da Rosciate e Baldo degli Ubaldi. Centrale in questo dibattito è la distinzione tra i casi in cui la morte del torturato sia imputabile a colpa dell’inquirente (inclusa la culpa lata) e quelli in cui l’evento sia di natura dolosa. Per la gran parte degli interpreti solo in quest’ultimo caso il responsabile deve essere sanzionato con la pena edittale, e cioè con la pena capitale prevista dalla Lex Cornelia de sicariis. Quando invece la responsabilità sia di natura colposa, mentre Guido da Suzzara propende per una soluzione rigorista, la maggior parte degli interpreti ritiene che il giudice responsabile della morte del torturato debba essere sanzionato con una poena extraordinaria affidata all’arbitrium iudicis. Accanto alla percezione del dolo come qualitas delicti, nel dibattitto in oggetto rilevante appare l’emersione di quella sorta di processo circolare che, nel pensiero penale di diritto comune, lega gli elementi soggettivi del reato alla valutazione della gravità del reato e alla commisurazione della pena (corporale o di altra natura). Un ulteriore elemento che caratterizza il consilium di Egidiolo Cavitelli è rappresentato dal ricorso da parte del giurista di Cremona al principio secondo il quale lo svolgimento di un officium costituisce un velamentum criminis, e cioè un elemento di attenuazione o di eliminazione tout-court della responsabilità penale dell’agente quando costui sia titolare di un pubblico officium. Relativamente diffuso nella dottrina bassomedievale, il principio sarà oggetto di una decisa critica a partire dal primo Cinquecento sulla spinta delle nuove sensibilità di matrice umanistica.
Keywords