Via Inveniendi Et Iudicandi (Jul 2016)
L’attività di mediazione e la necessaria conoscibilità dell’opera svolta dal mediatore
Abstract
Il rapporto di mediazione non si configura – e non sorge quindi il diritto alla provvigione - qualora le parti pur avendo concluso l’affare grazie all’attività del mediatore, non siano state in messe in condizione di conoscere e valutare l’attività di quest’ultimo. Ciò accade, in modo particolare, nel caso in cui il mediatore, con il suo comportamento ingenera nelle parti una falsa rappresentazione della qualità con la quale egli partecipa alle trattative inerenti alla conclusione dell’affare. La prova relativa alla conoscenza dell’attività di mediazione, da parte degli interessati, incombe sul mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione.