Scientia Iuris (Nov 2010)
The participatory democracy and the regional legislation. Laws numbers 69/2007 of Tuscany and number 3/2010 of region of Emilia Romagna<br> Democrazia di prossimità e legislazione regionale. Le leggi n. 69 del 2007 della regione toscana e n. 3 del 2010 della regione emilia romagna
Abstract
The laws n. 69/2007 and n. 3/2010 of, respectively, the regional administrations of Tuscany and Emilia Romagna, introduce new rules for participation of stakeholders within the regional administrative decision-making processes. Both the laws aim at improving the regional participatory democracy through the integration – and occasionally through the substitution – of the Italian legislation. This article explores and discusses the participatory procedures of the laws n. 69/2007 and n. 3/3010. The article also describes the administrative structures created by each of the two laws and its functions. With regard to the case of Tuscany specific attention is given to the relationship between the political and the administrative spheres of competence. The article particularly focuses on the activities expounded by the independent administrative authority created by the law n. 69/2007, which draws from the French experience of the débat publique and aims at supervising and controlling the participatory guarantees at the regional level. With regard to the case of Emilia Romagna, specific focus is put on the activity of the Technical Unit for Participatory Rights and the controlling Committee. Both are administrative organs operating within the framework of the law in order to guarantee the participatory rights of the interested parties. The article concludes by comparing the pluses and the minuses of both the laws and by introducing a broader reflection on the evolution of participatory rights at the regional level, and their likeness to become substitute of the national model of participation.Le leggi regionali n. 69 del 2007 della Toscana, contenente “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, e n. 3 del 9 febbraio 2010 dell’Emilia Romagna, contenente “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, introducono e disciplinano nuovi sistemi partecipativi alle procedure decisionali regionali. Entrambi i provvedimenti legislativi compiono un importante passo in avanti nell’attuazione della democrazia di prossimità a livello locale, integrando – e, in alcuni casi, sostituendo – le procedure e le garanzie procedurali predisposte a livello nazionale. La presente nota analizza i processi partecipativi istituiti dalle leggi in oggetto. A tal fine, descrive e compara gli organi amministrativi che queste istituiscono, le procedure amministrative cui questi ultimi sono preposti, nonché il rapporto tra sfera amministrativa e sfera politica regionali. Con particolare riferimento al caso toscano si analizzano la struttura amministrativa indipendente che cura lo svolgimento delle procedure consultive presso le parti interessate e le relative funzioni (acquisizione e valutazione delle istanze provenienti dai portatori di interessi e, più in generale, garanzia della maggiore trasparenza e democraticità delle procedure decisionali). Si analizza, inoltre, il contesto normativo di riferimento. All’analisi dei profili generali segue quella di dettaglio: viene descritta, dapprima, la posizione dei soggetti portatori di interessi e i diritti endo-procedimentali loro riconosciuti e, in seguito, si esaminano le strutture partecipative e Le procedure a ciò predisposte. Quanto invece al caso dell’Emilia Romagna, si descrivono l’attività svolta dal Tecnico di garanzia in materia di partecipazione e le funzioni attribuite al Comitato di pilotaggio, due organi amministrativi disciplinati dalla legge. La parte conclusiva dell’articolo sviluppa alcune riflessioni d’insieme in merito ai due sistemi partecipativi introdotti dai Legislatori della Toscana e dell’Emilia Romagna, soffermandosi in particolar modo sulle relative aree di criticità. Si valutano poi l’impatto delle scelte legislative sulla possibilita che i portatori di interesse contribuiscano in modo più incisivo Allá sfondo, l’adeguatezza dei due modelli alla soluzione delle problematiche legate alla partecipazione alle procedure regolatorie generali in âmbito regionale.