Milan Law Review (Sep 2022)

Chi inquina, paga

  • Giovanni Fornabaio

DOI
https://doi.org/10.54103/milanlawreview/18734
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 1

Abstract

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Con la sentenza n. 4 del 22/10/2019, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’ammissibilità di un ordine di bonifica di siti inquinati ai sensi dell’articolo 244 del codice dell’ambiente a carico di una società non direttamente responsabile dell’inquinamento ma subentrata a quella responsabile per effetto di fusione per incorporazione. La risoluzione della questione passa per la qualificazione giuridica della condotta di inquinamento ambientale antecedentemente alla introduzione della bonifica dei siti inquinati. Occorre analizzare i rapporti tra questa condotta e l’istituto della bonifica, normativamente successivo, e dare risposta ai quesiti, per un verso, se sia possibile ordinare la bonifica per fatti risalenti ad epoca antecedente alla introduzione di quest’ultima a livello legislativo, per l’altro, e in caso di risposta positiva, se sia possibile farlo in un contesto di operazioni societarie straordinarie, quale è la fusione, che hanno portato la società responsabile a non essere più direttamente imputabile per il fatto dannoso. Pertanto, serve fare chiarezza sulla trasmissibilità degli obblighi e delle responsabilità conseguenti alla commissione di un illecito per effetto di operazioni societarie straordinarie. Nella disamina delle questioni giuridiche esposte, l’elaborato si sofferma sulla prevenzione e riparazione del danno ambientale e sulla analisi del regime di imputazione della responsabilità connessa.

Keywords